CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE STIPULATO AI SENSI DELL'ART.11 L.08/08/92 N.359 IN DEROGA ALLE NORME DELLA L. 27/07/78 N. 392. L'anno il giorno del mese di , in Palermo tra i Sigg. ,nato/a ,il domiciliato/a in ,C.F. , locatore, assistito/a nella stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art.11, L.08/08/1992 nø 359 dal Geom. Guido Messina, quale rappresentante dell'A.P.P.C. nella qualita' di Presidente; ed il Sig. , nato a il ,domiciliato nei locali oggetto del presente ,C.F. ; conduttore assistito nella stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 08/08/1992 nø. 359 dal Sig. , quale rappresentante del nella qualita' di ; Si conviene e si stipula quanto segue: 1) Con il presente contratto valido nelle forme di legge il locatore concede in locazione al conduttore la seguente unit… immobiliare, appartamento ad uso abitativo, in buono stato di manutenzione, sito in Via , piano , int. composto da . 2) Le parti con la stipula del presente contratto intendono espressamen te derogare alle norme della L. 392/78, come consentito dall' art. 11 della Legge n. 359/92. 3) - Il contratto avra' durata di anni 4 + 4 con rinnovo automatico a partire dal . 4) - Il locatore, sottoscrivendo il presente contratto , rinuncia espressamente alla facolta' di dare disdetta alla prima scadenza del , fatto salvi i casi di cui al 2" comma art. 11 L. 08/08/1992 n.359, e pertanto il presente contratto si rinnovera' sino alla data del ,e successivamente di quattro anni salvo disdetta da comunicarsi a norma di Legge con lettera raccomandata consegnata all'Ufficio Postale almeno 6 mesi prima della scadenza. 5) - Nel caso in cui il locatore , esercitando il recesso alla prima scadenza, dandone preavviso con lettera raccomandata consegnata all'ufficio Postale , nei termini di almeno 12 mesi prima nei casi previsti dalle Lettere A e B dell'art. 29, almeno 6 mesi prima nei casi previsti dai numeri 3,4,5, dell' art. 59 L. 392/78, non destini l' immobile all' uso dichiarato entro 6 mesi dalla riconsegna, si applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 6) - Nel caso di vendita dell' immobile durante il primo quadriennio contrattuale, verra' trasferita all'acquirente la facolta' di recesso motivato. 7) - Il conduttore puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore con lettera raccomandata consegnata allo Ufficio Postale almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 8) - In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto i soggetti di cui all' art. 6 della Legge 392/78, purche' abitualmente conviventi con il conduttore medesimo, ivi compreso il convivente more uxorio. 9) Il canone di locazione e' stabilito in L. annue, da corrispondersi in rate mensili anticipate di L. ( )in denaro contante presso i l domicilio del locatore. 10) - Il canone come sopra stabilito sara' adeguato in base 75% alla variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente,cosi' come da disposto art. 24 L. 392/78. 11) - Il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini di Legge produrra' la risoluzione del contratto a norma degli artt. 1455 c.c. e 5 e 55 L.392/78. 12) - Il conduttore non puo', senza il consenso scritto del locatore, eseguire innovazioni, migliorie o modifiche che resteranno comunque acquisite dal locatore, fermo il diritto del locatore di richiedere la rimessa in pristino. 13) - Sono a carico del conduttore gli oneri accessori di cui all' art. 9 della L. 392/78. E'fatto salvo il diritto di attenersi al regolamento sugli oneri accessori che sara' approntato quanto prima a livello nazionale dalle Associazioni firmatarie. 14) - Il conduttore dichiara di avere visitato l' immobile ,di averlo trovato di suo gradimento e si obbliga a riconsegnarlo nello stato medesimo in cui l' ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. 15) - Il conduttore non pu• sublocare l'immobile, anche parzialmente , e cosi' pure la cessione a titolo oneroso o gratuito del contratto di locazione ; 16) - Durante la locazione, il locatore o Suo incaricato, possono visitare l'immobile locato,per constatarne le modalita' d'uso o per la verifica de- gli impianti. In caso di messa in vendita dell'immobile, il conduttore si obbliga di consentire la visita da parte degli aspiranti acquirenti almeno tre volte la settimana per la durata di due ore in giorni da stabilire. In caso di fine locazione il conduttore si obbliga a lasciare visitare l'immobile, nei tempi e con le modalit… predette, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione. 17) - Il locatore e il conduttore si obbligano ad adire , per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle clausole del presente contratto , la Commissione Provinciale di Conciliazione stragiudiziale costituita pariteticamente tra le organizzazioni che hanno assistito al contratto. 18) - Le parti contraenti concordano espressamente di rilasciare ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Provinciali, intervenuto e ad assisterli nella stesura del contratto. 19) - Per tutto quanto non stabilito nel contratto de quo si rimanda espressamente alla Legge 392/78 ed alle disposizioni del Codice Civile. IL LOCATORE IL CONDUTTORE Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano per iscritto le seguenti clausole; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 .- IL LOCATORE IL CONDUTTORE |