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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case

                                    
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE STIPULATO 
AI SENSI   DELL'ART.11   L.08/08/92   N.359  IN  DEROGA ALLE NORME DELLA 
L. 27/07/78 N. 392.




L'anno       il giorno       del mese di              , in Palermo tra i  

Sigg.                 ,nato/a                ,il        domiciliato/a in   
             
             ,C.F.             , locatore, assistito/a nella stipula del 

presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art.11, L.08/08/1992 

nø 359 dal Geom. Guido Messina, quale rappresentante dell'A.P.P.C. nella 

qualita' di Presidente; ed il Sig.                 , nato a 

il       ,domiciliato nei locali oggetto del presente ,C.F.            ;  

conduttore  assistito nella  stipula  del presente contratto ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 11, L. 08/08/1992 nø. 359 dal Sig.           , 

quale rappresentante del                nella qualita' di               ;

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1)  Con il presente contratto valido nelle forme di legge il  locatore 

concede in locazione al  conduttore la seguente unit… immobiliare, 

appartamento ad uso abitativo, in  buono stato di manutenzione, sito in 
               
               Via                      , piano   ,  int.   composto da 
                                                                      
                                                                      . 

2) Le parti con la stipula del presente contratto intendono espressamen

te derogare alle norme della L. 392/78, come consentito dall' art. 11 

della Legge n. 359/92.

3) - Il contratto avra' durata di anni 4 + 4 con  rinnovo  automatico  a 

partire dal             .

4) - Il  locatore, sottoscrivendo  il  presente   contratto ,  rinuncia 

espressamente alla facolta' di dare disdetta alla prima scadenza del 
         
         , fatto salvi i casi di cui al 2" comma art. 11  L. 08/08/1992 

n.359, e pertanto il presente contratto si rinnovera' sino alla data del 
       
       ,e successivamente di quattro anni salvo disdetta da comunicarsi 

a norma di Legge con lettera raccomandata consegnata all'Ufficio Postale 

almeno 6 mesi prima della scadenza.

5) - Nel caso in cui il locatore , esercitando  il  recesso  alla prima 

scadenza,  dandone  preavviso   con   lettera   raccomandata consegnata 

all'ufficio  Postale , nei  termini  di  almeno  12 mesi prima nei casi 

previsti dalle Lettere A e B dell'art. 29, almeno 6 mesi prima nei casi 

previsti  dai  numeri  3,4,5,  dell' art. 59  L.  392/78,  non  destini 

l' immobile  all' uso  dichiarato  entro  6  mesi  dalla riconsegna, si 

applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

6) - Nel caso di vendita dell' immobile  durante  il  primo quadriennio 

contrattuale, verra' trasferita   all'acquirente la facolta'  di  recesso 

motivato.

7) - Il  conduttore  puo'  recedere  in  qualsiasi momento dal contratto 

dandone avviso al  locatore  con  lettera  raccomandata consegnata allo

Ufficio Postale  almeno  sei  mesi  prima della data in cui  il recesso 

deve avere esecuzione.

8) - In  caso  di  morte  del  conduttore gli succedono nel contratto i 

soggetti  di  cui  all' art. 6  della Legge 392/78, purche' abitualmente 

conviventi con il conduttore medesimo,  ivi compreso il convivente more 

uxorio.

9) Il canone di locazione e' stabilito in L.                   annue, da 

corrispondersi in rate mensili anticipate di L.             (     
                  
                  )in denaro contante presso i l domicilio del locatore. 

10) - Il canone  come  sopra  stabilito  sara' adeguato in base 75% alla 

variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente,cosi' come da disposto 

art. 24 L. 392/78.

11) - Il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini 

di Legge produrra' la risoluzione del contratto a norma  degli  artt. 1455 

c.c. e 5 e 55 L.392/78.

12) - Il conduttore  non  puo',  senza  il  consenso scritto del locatore, 

eseguire  innovazioni,  migliorie  o  modifiche  che  resteranno comunque  

acquisite  dal  locatore,  fermo il diritto del locatore di richiedere la 

rimessa in pristino.

13) - Sono a carico del conduttore gli oneri accessori di cui all' art. 9 

della L. 392/78.

E'fatto salvo il diritto di attenersi al regolamento sugli oneri accessori 

che sara' approntato quanto prima a livello nazionale dalle Associazioni 

firmatarie.

14) - Il  conduttore  dichiara di avere  visitato l' immobile  ,di averlo 

trovato di suo gradimento e  si  obbliga   a  riconsegnarlo  nello  stato 

medesimo in cui l' ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. 

15) - Il conduttore non pu• sublocare l'immobile, anche parzialmente ,  e 

cosi' pure  la  cessione  a  titolo  oneroso  o  gratuito del contratto di 

locazione ;

16) - Durante la locazione, il locatore o Suo incaricato, possono visitare 

l'immobile locato,per constatarne le modalita' d'uso o per la verifica de- 

gli impianti. In caso di messa in vendita dell'immobile, il conduttore si 

obbliga di consentire la visita da parte degli aspiranti acquirenti  almeno 

tre volte la settimana per la durata di due ore in giorni da stabilire. 

In  caso di fine locazione il conduttore si  obbliga  a  lasciare  visitare 

l'immobile, nei tempi e con le modalit… predette, a partire dal primo 

giorno dell'ultimo trimestre di locazione.

17) - Il locatore  e  il  conduttore  si  obbligano  ad  adire ,  per  ogni 

controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle clausole 

del  presente  contratto ,  la  Commissione  Provinciale  di  Conciliazione 

stragiudiziale costituita pariteticamente tra le organizzazioni  che  hanno 

assistito al contratto.

18) - Le parti contraenti concordano espressamente di rilasciare  ampia  

ed incondizionata garanzia  liberatoria  nei  confronti  delle 

Organizzazioni Provinciali, intervenuto e ad assisterli nella stesura 

del contratto.

19) - Per tutto quanto non stabilito nel contratto de quo si rimanda 

espressamente alla Legge 392/78 ed alle disposizioni del Codice Civile.

IL  LOCATORE                                            IL CONDUTTORE


Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano per iscritto le seguenti 

clausole; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

- 16 - 17 - 18 - 19 .-

IL  LOCATORE                                             IL CONDUTTORE



Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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